ALLEGATO A) ALL’ATTO N. 8470/5134 REP. NOTAIO FRANCESCO AMBROSINI
STATUTO DELLA “FONDAZIONE NADIA TOFFA ONLUS”
1) È costituita la Fondazione denominata “FONDAZIONE NADIA TOFFA ONLUS”.
2) La Fondazione ha sede legale in Comune di Brescia (BS).
3) La Fondazione ha la finalità di promuovere la raccolta fondi tramite organizzazione di eventi, spettacoli, pubblicazioni di libri e video, produzione di materiale audio, quali canzoni e la raccolta di liberalità da parte di terzi al fine, nel ricordo di Nadia Toffa, di aiutare la ricerca per la cura del cancro e di altre malattie, nonché di fornire sostegno a persone bisognose e promuovere progetti di sostentamento e di sviluppo in zone svantaggiate, principalmente del territorio italiano, perseguendo i valori di solidarietà e ricerca della verità di cui Nadia è sempre stata simbolo e per i quali si è sempre battuta in vita.
4) Il patrimonio della Fondazione è costituito dall’apporto iniziale dei soci fondatori.
Il patrimonio sarà inoltre costituito da altri beni che verranno comunque acquisiti per il raggiungimento degli scopi della Fondazione e potrà essere accresciuto da lasciti, donazioni, e proventi conseguenti a eventi e pubblicazione di materiale audiovisivo e di libri.
La conservazione del patrimonio della Fondazione potrà avvenire anche mediante alienazione e reinvestimento, di parte del patrimonio stesso.
5) La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri eletti all’unanimità dai soci fondatori.
Il Consiglio al suo interno nomina un Presidente al quale spetterà la legale rappresentanza della Fondazione.
6) Il Consiglio di Amministrazione:
- cura l’organizzazione di eventi e di tutte le attività volte alla raccolta di fondi;
- prende l’iniziativa di tutti i provvedimenti che interessano il governo amministrativo e patrimoniale della Fondazione, provvedendo tra l’altro agli investimenti che riterrà più opportuni e redditizi ed alla attribuzione dei proventi secondo gli scopi della Fondazione;
- delibera su tutti i provvedimenti che importano un onere di bilancio, anche mediante approvazione del bilancio di previsione.
7) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che compongono il Consiglio stesso. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei componenti.
8) Il Presidente del Consiglio:
- presiede le sedute del Consiglio o delega un consigliere a questa funzione;
- convoca il Consiglio di Amministrazione e stabilisce l’ordine del giorno;
- provvede agli atti di ordinaria amministrazione e in caso di urgenza prende i provvedimenti indispensabili e li sottopone al Consiglio per la ratifica;
- cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.
9) Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria due volte all’anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede legale della Fondazione o nella sede operativa della stessa o altrove, purché in territorio italiano.
10) La rappresentanza della Fondazione sia di fronte e terzi che in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento del medesimo ad un Consigliere delegato dal Presidente.
11) Le delibere relative agli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione sono adottate dal Consiglio di Amministrazione.
12) L’esercizio finanziario della Fondazione si chiude alla fine di ogni anno.
Il Presidente della Fondazione predispone entro il 30 novembre il bilancio preventivo dell’esercizio successivo ed entro il 31 maggio il conto consuntivo dell’esercizio precedente. Nei 30 giorni successivi a dette scadenze i bilanci sono sottoposti all’esame ed alla approvazione del Consiglio di Amministrazione e del Revisore legale.
13) L’operato del Consiglio di Amministrazione viene sottoposto al controllo di un Revisore, il quale viene nominato all’unanimità dai soci fondatori, e che deve essere individuato in una persona dalla condotta ineccepibile e dalla specchiata moralità.
Il Revisore durerà in carica per il periodo di tre anni.
Il Revisore esercita altresì la vigilanza sulla conservazione del patrimonio della Fondazione.
14) I Soci Fondatori deliberano all’unanimità:
- su eventuali modificazioni dello Statuto della Fondazione che ritenga utili o necessarie, sottoponendole alla approvazione dell’Autorità competente;
- sulla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- sulla nomina del Revisore;
- sull’ingresso di ulteriori soci.
15) Per quanto altro non espressamente previsto dal presente statuto saranno applicate le disposizioni contenute nel titolo II del libro I del Codice Civile.
F.TO MAURIZIO TOFFA
F.TO MARGHERITA REBUFFONI
F.TO SILVIA TOFFA
F.TO MARA TOFFA
F.TO MARCO MASSA TESTE
F.TO ALICE TIMELLI TESTE
F.TO FRANCESCO AMBROSINI NOTAIO (L.S.)